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martedì 30 novembre 2010
Prime osservazioni sull’articolo 32, I° e II° comma 
“Art. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione  è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di  duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del  tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla  controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato,  ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo  il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».”
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».”
“2.  Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.  604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano  anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.”
* ° *
L’articolo  32, novellando l’articolo 6 della legge 604-1966, prevede, a differenza  della previgente disposizione, un duplice termine decadenziale  incidente sulla intera area dei licenziamenti invalidi.
Alla  luce di tale previsione, si pone, immediatamente e preliminarmente, per  l’interprete, il problema di delimitare l’area dei licenziamenti  invalidi, in quanto, solo attraverso tale preventiva delimitazione, è  possibile individuare i casi per i quali sussiste, a pena di decadenza,  l’onere di impugnazione e di esercizio dell’azione nei termini  normativamente fissati. 
Di  certo, ad opinione di scrive, l’onere di impugnazione non è operante  nel caso di licenziamento oralmente intimato, militando, a sostegno di  tale lettura, due distinti argomenti:
1- il  licenziamento oralmente intimato è, come è noto, ascrivibile al genus  dell’inefficacia, essendo esso improduttivo di effetti giuridici. Il  termine inefficacia, che originariamente compariva, in abbinamento alla  categoria dell’invalidità, nell’originaria formulazione della norma, non  appare nel testo di legge, qui in commento. 
2- Il  primo comma dell’articolo 32 si riferisce espressamente ai  licenziamenti comunicati in forma scritta, con conseguente  inapplicabilità della norma e, indi, del doppio termine decadenziale, a  tutti i casi in cui il licenziamento sia stato intimato verbalmente. 
Risolto,  positivamente, tale aspetto, resta irrisolto il problema dell’esatta  individuazione dell’area dei licenziamenti invalidi. 
A  mio modo di vedere l’area dell’invalidità comprende non solo, i casi di  licenziamento intimati per giusta causa o giustificato motivo ma anche,  la categoria dei licenziamenti nulli, essendo l’area della nullità  ricompresa in quella dell’invalidità. 
Pertanto,  con la previsione qui in commento dovranno essere impugnati, entro i 60  giorni (e poi dovrà essere depositato il ricorso, entro 270 giorni, a  pena di inefficacia dell’impugnazione stessa) tutti i licenziamenti  nulli, tra i quali figurano quelli intimati per motivi discriminatori,  per motivi di matrimonio ovvero quelli intimati alla lavoratrice in  stato di gestazione. 
Per  tali categoria di licenziamenti, ovvero, per la categoria dei  licenziamenti nulli e per quelli intimati per giusta causa e per  giustificato motivo, dovrà essere prestata, da parte lavoratrice, la  massima attenzione, in quanto, a decorrere dal 24 novembre 2010, entrerà  in vigore il duplice termine decadenziale di 60 e 270 giorni. 
Diversamente,  al pari dei licenziamenti orali, non appare soggetta alla nuova  disposizione la fattispecie del licenziamento per superamento del  periodo di comporto, secco o per sommatoria (ovvero superamento del  termine, previsto nei diversi c.c.n.l., di legittima assenza dal posto  di lavoro a causa di malattia), non essendo esso qualificabile in  termini di giustificato motivo oggettivo. 
avv. Vincenzo Caponera Retelegale Roma 
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