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lunedì 11 gennaio 2010
La Finanziaria 2010 approvata dal Senato il 22.12.09 ha apportato alcune modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia già segnalate con il precedente post.
Per quanto riguarda il processo del lavoro è stato introdotto l'obbligo del pagamento del contributo unificato per il ricorso in Cassazione.
Si tratta della prima volta che il principio della gratuità del processo in materia di lavoro viene ad essere, seppure parzialmente (e fortunamentamente in minima parte), intaccato.
Com'é noto il principio della gratuità del processo del lavoro è stato introdotto al fine di garantire l'effettività della tutela giudiziaria del lavoratore che, sia nel rapporto sostanziale che nel rapporto processuale, non si trova (generalmente e salvo eccezioni) in condizioni di parità con il datore di lavoro e che, spesso, non ha i mezzi economici per sostenere le spese di un giudizio (pensiamo per es. ad un licenziamento ad nutum o ad un lavoratore che agisce per ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte da mesi).
L'approvazione della prima eccezione normativa al principio della gratuità del processo del lavoro (seppure solo per il giudizio in Cassazione) non può che essere giudicata inopportuna e finalizzata più che alla necessità di fare cassa (considerate le modeste somme che saranno incamerate dall'erario) a compiere un primo passo verso la totale abrogazione della norma di favore.
Difatti già nel corso del 2008 con il D.L. n°112 del 25.6.2008, fu stabilita l'abrogazione della legge n°319/58, salvo il ripensamento del governo che con il successivo D.L. n° 200 del 22.12.2008 eliminò la norma abrogatrice.
Non può che augurarsi una successiva modifica che elimini nuovamente l'onere di pagamento del contributo unificato in sede di giudizio di cassazione al fine di ristabilire l'intangibilità del principio violato.
Avv. Luca Di Francesco, Retelegale Lecce.
Per quanto riguarda il processo del lavoro è stato introdotto l'obbligo del pagamento del contributo unificato per il ricorso in Cassazione.
Si tratta della prima volta che il principio della gratuità del processo in materia di lavoro viene ad essere, seppure parzialmente (e fortunamentamente in minima parte), intaccato.
Com'é noto il principio della gratuità del processo del lavoro è stato introdotto al fine di garantire l'effettività della tutela giudiziaria del lavoratore che, sia nel rapporto sostanziale che nel rapporto processuale, non si trova (generalmente e salvo eccezioni) in condizioni di parità con il datore di lavoro e che, spesso, non ha i mezzi economici per sostenere le spese di un giudizio (pensiamo per es. ad un licenziamento ad nutum o ad un lavoratore che agisce per ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte da mesi).
L'approvazione della prima eccezione normativa al principio della gratuità del processo del lavoro (seppure solo per il giudizio in Cassazione) non può che essere giudicata inopportuna e finalizzata più che alla necessità di fare cassa (considerate le modeste somme che saranno incamerate dall'erario) a compiere un primo passo verso la totale abrogazione della norma di favore.
Difatti già nel corso del 2008 con il D.L. n°112 del 25.6.2008, fu stabilita l'abrogazione della legge n°319/58, salvo il ripensamento del governo che con il successivo D.L. n° 200 del 22.12.2008 eliminò la norma abrogatrice.
Non può che augurarsi una successiva modifica che elimini nuovamente l'onere di pagamento del contributo unificato in sede di giudizio di cassazione al fine di ristabilire l'intangibilità del principio violato.
Avv. Luca Di Francesco, Retelegale Lecce.
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Le opinioni espresse da ciascun associato sia sul blog dell'associazione (retelegale.blogspot) sia sui blog delle
varie sedi periferiche (per es. retelegalelivorno.blogspot) non sono riferibili alla generalità degli associati né all'associazione e
non rappresenta l'opinione della generalità degli associati né dell'associazione. Le pubblicazioni, gli interventi, gli scritti e le opinioni pubblicate da ciascun associato sono e restano di competenze dell'associato che le pubblica il quale si assume ogni responsabilità per quanto pubblicato, per il contenuto dei propri scritti ed interventi e per le opinioni espresse. I blog dell'associazione ed i blog di ciascuna sede sono aggiornati senza alcuna periodicità da parte
degli associati, ogni pubblicazione, scritto ed intervento rappresenta l'opinione ed il pensiero unicamente dell'associato che la pubblica e l'insieme delle
pubblicazioni non costituisce testata giornalistica
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