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RETELEGALE FIRENZE

mercoledì 3 febbraio 2010
La sentenza che riporto di seguito risulta particolarmente significativa con riguardo alle molte cause pendenti in vari tribunali e Corti di Appello Italiani aventi ad oggetto il riconoscimento da parte dei lavoratori della scuola del diritto alla corresponsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale. La Corte sancisce l'automatismo di tale dirittoallo spirare dei termini indicati nel contratto a prescindere dalla stipula di un successivo accordo in materia.

Marco Guercio

"L'art. 2 comma 6 c.c.n.l. del comparto del personale delle regioni-autonomie locali, sottoscritto dall'Aran il 6 luglio 1995, secondo cui "Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura del d.lg. n. 29 del 1993, art. 52, commi 1 e 2", deve essere interpretato nel senso che il diritto dei dipendenti del comparto alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale sorge autonomamente allo spirare dei termini indicati dalla norma contrattuale, senza necessità di stipulazione di un successivo specifico contratto." Cassazione Civile, sez Lavoro, 27 luglio 2009, n. 17429

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