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RETELEGALE FIRENZE

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lunedì 1 marzo 2010
Talvolta nell'esercizio della professione che svolgo ho avuto modo di assistere clienti che, per quanto formalmente indagati e/o imputati per fatti compiuti in danno di appartenenti delle Forze dell'Ordine, sono stati poi assolti a seguito dell'accertamento delle condotte arbitrarie subite proprio da quei “servitori dello Stato” che, originariamente, rivestivano la qualifica di presunte persone offese.
Ad onor del vero fattispecie quali quelle cui sopra accennavo sono senza dubbio numericamente assai minori rispetto a quelle in cui ho potuto riscontrare la fondatezza delle accuse mosse ai miei rappresentati ma, poiché ritengo che la stima ed il rispetto dovuto agli appartenenti delle Forze dell'Ordine sia direttamente proporzionale al loro spirito di abnegazione ed al rispetto che essi stessi dimostrano nei confronti dei cittadini, sono convinto che ogni singolo caso di prevaricazione debba esser segnalato e stigmatizzato per un duplice ordine di motivi: in primo luogo per dimostrare in maniera inconfutabile che determinati episodi purtroppo accadono e, secondariamente, per far sì che, una volta resi noti determinati fatti, nessuno possa reiterarli sentendosi al di sopra della legge.
A questo proposito, dal momento che ho avuto modo di esaminare una sentenza della Corte di Cassazione che si è occupata di un episodio di vero e proprio abuso perpretato da un maresciallo dei Carabinieri, ritengo utile condividere i principi espressi dalla Suprema Corte e gli istituti giuridici connessi anche perchè, essendosi trattato di una perquisizione domicilare del tutto illegittima, può essere utile per tutti capire come, quando e perchè le Forze dell'Ordine possono introdursi nelle abitazioni senza che vi sia alla base un provvedimento del Giudice.
Di seguito, quindi, riporto la sentenza n°48552 pronunciata dalla Sez. Sesta della Corte di Cassazione il 18 dicembre del 2009; gli articoli 13 e 14 della Costituzione e l'art. 41 del
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 (c.d. Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza)


Corte di Cassazione Sez. Sesta - Sent. del 18.12.2009, n. 48552

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza 18.10.2005, con cui il Tribunale di Como aveva condannato il P. alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e per quello (aggravato ex art. 61 c.p., n. 2, e, perciò, procedibile d’ufficio) di lesioni personali nei confronti di un maresciallo dei Carabinieri e di due carabinieri della Stazione CC. di Pognana Lario.

2. Risulta dalla sentenza impugnata che l’ufficiale giudiziario S.A., recatosi presso l’indirizzo di P.G. per notificargli una citazione per convalida di sfratto, aveva, tramite citofono, comunicato lo scopo della visita, ricevendone il rifiuto di aprire il portone d’ingresso e l’invito ad andare via, con espressioni anche volgari.

Intervenuto a seguito di telefonata del S., il maresciallo dei CC. G.G.B. (in borghese, accompagnato da altri due carabinieri in divisa) saliva al piano d’abitazione del P., bussava, si qualificava e invitava ad aprire la porta, ottenendo dalle persone che erano in casa un rifiuto e la dichiarazione che la porta sarebbe stata aperta su mandato di un magistrato.

“Alla fine, il m.llo G., che nel frattempo aveva chiesto rinforzi, aveva intimato, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41 (T.U.L.P.S.), di aprire la porta entro un certo tempo, altrimenti l’avrebbe sfondata per la ricerca di armi. La porta era restata chiusa, ma, dopo poche spallate, aveva ceduto ed i Carabinieri si erano trovati di fronte un uomo, con le braccia in alto, che gridava come un forsennato: andate via, non potete far questo, lei chi è, come si permette di accedere nel mio appartamento, lei non sa chi sono io, la faccio trasferire, le faccio perdere la Tenenza del comando”, o qualcosa del genere; poi vicino all’altro Carabiniere, che era in divisa, Lei si metta sugli attenti, mi saluti, perchè io sono un suo superiore”.

Escusso a dibattimento ex art. 210 c.p.p., (essendo intervenuta archiviazione della denuncia penale proposta dal P.), il maresciallo G. - secondo quanto scrivono i giudici d’appello - aveva precisato di avere “sospettato la perpetrazione di qualche reato e si era assunta la responsabilità di vedere che vi fosse in casa, anche sfondandone la porta d’ingresso; aveva comunicato che intendeva procedere alla perquisizione per la ricerca di armi e aveva avvisato il P. della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, ma lui si era puntellato tra noi e il resto dell’appartamento e, non appena qualcuno aveva cercato di entrare in contatto con lui, aveva cominciato a sferrare gomitate ed anche calci su di noi”.

Il teste aggiunse che “la confusione era tale che a fatica l’uomo era stato ammanettato”.

3. Avverso la sentenza ricorre il difensore dell’imputato, deducendo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), vizio di motivazione e inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4, per avere i giudici di merito escluso la sussistenza della causa di non punibilità della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5. Il R.D. n. 773 del 1931, art. 41, richiamato dall’art. 225 delle norme di coordinamento c.p.p., attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione “in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione” soltanto allorché “abbiano notizia, anche se per indizio, dell’esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute”.

Osserva il Collegio che tale norma, al di là delle intenzioni del legislatore che l’introdusse nell’ordinamento giuridico, non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti e, tanto meno, un potere ad libitum dell’agente che procede, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un determinato presupposto: la notizia, anche se per indizio, dell’esistenza di armi.

Tale avvertenza va sottolineata, a maggior ragione nello Stato costituzionale di diritto, introdotto dalla Costituzione repubblicana, in cui l’inviolabilità del domicilio privato è presidiata da garanzia costituzionale come diritto fondamentale della persona, con espresso divieto di eseguire perquisizione domiciliare “se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (art. 14 Cost., comma 2).

Pur considerando che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell’art. 14 Cost., e tenendo in conto l’innegabile esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, a esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale, va evidenziato che la previsione costituzionale, nell’introdurre la riserva di legge per derogare alla regola dell’inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all’interprete un’interpretazione rigorosa dell’art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l’esistenza di un dato oggettivo che costituisca “notizia, anche per indizio”, il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro (v. Corte Cost., in particolare le sentenze nn. 173/1974 e 261/83 e l’ordinanza n. 332/2001).

Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell’indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico.

6. Nel caso in esame, non soltanto mancava qualsiasi oggettivo indizio di notizia che, in casa del P., esistessero abusivamente armi, come chiaramente emerge dalla narrazione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata, in cui si riferisce dei “sospetti” del pubblico ufficiale, ma l’evocazione dell’art. 41, citato T.U.L.P.S. si appalesa, all’evidenza, come un mero pretesto, utilizzato dal maresciallo G., per sfondare la porta senza che esistessero i presupposti di legalità per esercitare, per di più con modalità violente, il potere di perquisizione, conferito dall’ordinamento a tutela dell’incolumità pubblica, e non certo allo scopo di riaffermare una primazia di potere di fronte al legittimo, per quanto pervicace e testardo, diniego opposto dal P. non soltanto all’ufficiale giudiziario, ma anche al maresciallo del Carabinieri.

Mette conto, peraltro, sottolineare che già prima dello sfondamento della porta l’azione dell’ufficiale giudiziario e dei carabinieri intervenuti in suo ausilio appare eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta del P.

La reiterata insistenza dell’ufficiale giudiziario nel pretendere di consegnare materialmente la citazione per convalida di sfratto nelle mani proprie del destinatario, nonostante il rifiuto da lui opposto, non trova fondamento giuridico (e tanto meno legittimava in alcun modo l’intervento della polizia giudiziaria), essendo espressamente previsto, in tema di notificazione di atti, che “se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne da atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie” (art. 138 c.p.c., comma 2).

7. Ritiene, pertanto, il Collegio che la condotta del P., contestata come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), fu causata dal comportamento arbitrario tenuto dell’ufficiale di polizia giudiziaria, eccedente dai limiti delle attribuzioni istituzionali, perchè caratterizzato da un macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse per il quale è dall’ordinamento previsto l’esercizio di poteri autoritativi, sicché deve trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dalla L. 15 giugno 2009, n. 94, art. 1, comma 9, che ha reintrodotto, sotto l’art. 393 bis c.p., la causa di non punibilità già prevista dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4.

In linea con quanto questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, una perquisizione, che incide sull’inviolabilità del domicilio, presidiata da garanzia costituzionale, ove sia eseguita pretestuosamente, e quindi consapevolmente, effettuata ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S., in mancanza di oggettivo indizio di esistenza di armi, costituisce, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, atto arbitrario del pubblico ufficiale (v. Cass. n. 5564/1996, Perrone).

8. Per il delitto di lesioni personali le parti offese non hanno presentato querela e si proceduto d’ufficio in forza della previsione di cui all’art. 582 c.p.p., comma 2, art. 585 c.p.p., comma 1, e art, 576 c.p.p., comma 1, n. 1, essendo stata contestata l’aggravante del nesso teleologico (art. 61 c.p., n. 2).

Trattasi di aggravante di natura soggettiva, che si fonda sulla maggiore pericolosità di chi, pur di attuare il suo intento criminoso, non esita a compiere un reato mezzo per eseguirne un altro. Detta circostanza deve essere conosciuta dall’agente e deve rientrare nella rappresentazione dell’evento. Per la sua sussistenza è necessaria la prova che la volontà dell’agente, al momento della commissione del reato-mezzo (nella specie lesioni personali) era diretta alfine di commettere il reato-scopo (resistenza a pubblico ufficiale), scopo che deve essere già presente nella mente dell’agente con chiarezza tale da consentire l’identificazione della sua fisionomia giuridica (cfr. Cass. n. 4751/1989, Costa).

Rileva il Collegio che nel caso di specie tale prova manca del tutto, apparendo invece che nel P. mancava sia la volontà sia la rappresentazione dell’aggravante, mirando il suo intento e la sua condotta unicamente a reagire a quello che, soggettivamente, egli considerava un intollerabile sopruso e, oggettivamente, costituì un atto arbitrario.

Esclusa, perciò, la contestata aggravante, va constatata l’improcedibilità dell’azione per difetto di querela.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell’art. 393 bis c.p., e, con riferimento al delitto di lesioni personali, esclusa la contestata aggravante, per difetto di querela.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009


Articolo 13 Costituzione
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalid.a nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.


Articolo 14 Costituzione
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

Art. 41: Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
venerdì 26 febbraio 2010
In Italia riparte la stagione della caccia all'anarchico, simpatica tradizione un po' come la caccia alla volpe in Inghilterra, dove però la maggioranza ha costretto il Governo ha dichiararla fuorilegge, mentre da noi, evidentemente, la sensibilità per la libertà di espressione e di dissenso è ormai ridotta ai minimi termini.

L'iniziativa della Procura ha numerose ragioni, diciamo che è stata quasi inevitabile: siamo in periodo pre-elettorale; ogni giorno le altre procure d'Italia arrestano e inquisiscono esponenti più o meno noti dell'area berlusconiana; in Valle di Susa l'opposizione della popolazione ha dimostrato di esserci e di essere efficace, costringendo di nuovo lo Stato all'uso esagerato della forza.

Tutto ciò dev'essere in qualche modo equilibrato in maniera da convincere l'elettorato di centro che i cattivi non stanno solo da una parte (i corrotti a destra e gli insurrezionalisti collocati a sinistra) ma soprattutto i buoni sono, appunto, al centro e il centro è il PD (con o senza UDC).

A scorrere le cronache dei giornali cittadini – che questa volta non hanno bisogno di creare nessun fumus diffamationis, basta che riportino le dichiarazioni della Procura – si scopre che l'associazione a delinquere, contestata con funzione “preventiva” come ha dichiarato Gian Carlo Caselli, risulterebbe finalizzata alla commissione di reati dall'elevatissmo pericolo sociale quali lo spargimento di escrementi in un ex noto ristorante torinese, un girotondo attorno ad un'abitazione di un dirigente della Croce Rossa, l'occupazione della sede di un sindacato, poi ingiurie, minacce, danneggiamenti, resistenze a pubblico ufficiale. Insomma nessun reato contro la persona, nessuna violenza grave a danno né di cittadini né delle forze dell'ordine, sostanzialmente reati d'opinione, reati a querela o, probabilmente, condotte del tutto lecite (protestare sotto casa di qualcuno non è reato, a meno che non avvenga nelle ore dedicate al riposo..).

Sull'altro fronte, quello dello Stato, il contrasto a queste condotte “criminali” avviene con la privazione della libertà, ormai adottata con una leggerezza che davvero terrorizza (che sia proprio questo l'obiettivo? Vedremo...), irrompendo in una radio da una finestra (era proprio necessario?) e impedendone le trasmissioni e - anche se i fatti non attengono direttamente all'inchiesta ma il legame è evidente e comunque sottolineato dalla stessa procura – picchiando selvaggiamente e inutilmente in Valle di Susa non solo uno degli indagati (che non è comunque una scusante!) ma anche una signora la cui unica colpa sembra essere quella di aver ritenuto ancora possibile protestare.

Tutto ciò ha drammaticamente il sigillo del dott. Gian Carlo Caselli e quindi l'imprimatur massimo della rettitudine, dell'impegno sociale, della serietà professionale, dell'abnegazione che gli deriva da anni di inchieste e di lavoro prima contro le B.R., poi contro le mafie. L'uomo immagine della Magistratura militante al servizio dei valori della Costituzione, uno dei fondatori morali di Libera e della sua esperienza di rinascita sociale.

Ma allora come può succedere che oggi si ritrovi sul medesimo piano delle procure che hanno contestato l'associazione sovversiva, la devastazione, la finalità terroristica a semplici militanti antagonisti, sovente anche poco rappresentativi sul piano locale o, all'opposto, persino eletti in partiti al governo di province e regioni, inchieste tutte poi risolte con un nulla di fatto o con imputazioni risibili sul piano giuridico?

La posizione della Procura – colpire tutti i reati per garantire il diritto al dissenso pacifico – per essere credibile dovrebbe inoltre avere come obiettivo tutti quei comportamenti che si pongono in evidente contrasto con la Costituzione, ad iniziare ad esempio proprio da quelli delle forze dell'ordine; invece la tolleranza verso l'uso della violenza non necessaria, l'adozione di procedure eclatanti (perquisizioni notturne, sfondamento di porte e finestre), provvedimenti di prevenzione, sembrano seguire un'ottica tragicamente parziale e sbilanciata, costretta a mutare solo di fronte ai morti, Aldrovandi, Cucchi, Sandri...

Sconcerta, soprattutto chi si occupa di giustizia per mestiere, percepire che, in fondo, forse, ha proprio ragione chi dice che le Procure possono perseguitare, sotto l'egida della norma asseritamente violata, anche quando questa norma ha la sua genesi in un codice penale fascista, pieno zeppo di reati d'opinione che vent'anni fa sembravano lì lì per essere aboliti. Di certo qualcosa è cambiato nella giustizia italiana, e non in meglio.

E poi la funzione “preventiva” delle inchieste. Ma è mai possibile allora che la prevenzione debba essere applicata diligentemente solo nei confronti del dissenso politico (ed in particolare di quello che colpisce enormi interessi economici) e non invece a tutela della vita dei lavoratori, della salute dei cittadini, dell'ambiente, dei migranti, dei rifugiati politici e dei profughi. Un solo esempio, dott. Caselli: non pensa che gli amministratori pubblici della città di Torino avessero degli obblighi (obblighi legali intendo, non morali) di tutela e protezione verso i profughi del Corno d'Africa e che il mancato tempestivo intervento nei confronti del gruppo - prima costretto ad occupare l'ex clinica San Paolo e poi trasferito alla Caserma di v. Asti- meritasse quanto meno un'indagine della Procura per capire se sussistessero ipotesi di abuso d'ufficio mediante omissione? Quanto meno a scopo preventivo!

Quanto danno provoca alla credibilità della giustizia questo modo di operare? Chi, davvero, sta lavorando per mantenere il berlusconismo al potere per i prossimi decenni? Di cosa si nutrono veramente le mafie? Personalmente credo che l'impegno politico e sociale degli arrestati e l'attività di Radio Blackout, al di là delle convinzioni individuali e delle singole azioni, siano di contrasto alla criminalità organizzata e al degrado della convivenza civile molto più di tante iniziative propagandistiche e pubblicitarie che hanno grande risonanza sui media, ma ben poca influenza sulle persone.

Difendiamo la Costituzione, ma difendiamola per quello che contiene, per i diritti e le libertà che riconosce, per i valori che pone al centro della convivenza sociale; ricordiamoci soprattutto di come è stata conquistata, di cosa è stata la lotta contro il fascismo e cosa è oggi fascismo.

Alessio Ariotto, Retelegale Torino
martedì 16 febbraio 2010
La giurisprudenza di merito e di legittimità si è espressa in più occasioni sulla liceità penale ( o meno) delle occupazioni scolastiche.

Con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di cassazione è intervenuta sul punto statuendo che: “ Non è applicabile l'art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. .... L'edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto.”

Tale sentenza ha, inoltre, il pregio di individuare correttamente il momento consumativo e la condotta del reato contestato ed opera una sagace distinzione tra il momento dell'invasione di un edificio e quello della permanenza non consentita all'interno degli spazi stabilendo che non è possibile assimilare la seconda alla prima in quanto “ quando il legislatore ha voluto caratterizzare come fatto penalmente rilevante la permanenza arbitraria all'interno di un luogo, lo ha fatto con una previsione espressa, inversamente si incorrerebbe nella vietata analogia in malam partem ”.

Pregevole appare anche la ricostruzione dell'alterità del bene invaso in relazione agli edifici scolastici. La Corte regolatrice sottolinea che ai sensi del D.P.R. 21.5.74 n. 416 la scuola costituisce una realtà non estranea agli studenti che contribuiscono e concorrono alla sua formazione e al suo mantenimento con un potere-dovere di collaborare alla protezione e alla conservazione della stessa per cui non sembra configurabile un loro limitato diritto d'accesso nelle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto.

In tale disposto la Corte regolatrice stabilisce che nel reato di cui al 633 c.p. il termine invasione va interpretato come “una qualunque intromissione dall'esterno con modalità violente “

Altra pronuncia di legittimità soccorre nella ricostruzione dei contorni del reato in esame stabilendo che: “Il reato in questione costituisce una delle ipotesi di illiceità speciale: il fatto oggettivo dell'arbitrarietà del comportamento, essendo elemento costitutivo di fattispecie, deve riversarsi nell'elemento soggettivo del reato e costituire oggetto di rappresentazione e volizione da parte del soggetto agente,con la conseguenza che qualora il soggetto agente cada in errore sull'effettiva portata di una norma extrapenale, ritenendo legittimo il proprio comportamento, deve essere esente da responsabilità per mancanza di dolo ex art. 47 III comma c.p. Dal momento che non si è rappresentato un elemento positivo della fattispecie”( così Cass. Sez. II, 17.5.1988, Oliva).

Tali statuizioni portano a concludere che l'esistenza per gli studenti di un diritto di critica fondato sulla loro libertà di espressione, pensiero e associazione all'interno della scuola fondano per gli studenti l'esercizio di un diritto che non verrebbe solo supposto dagli stessi ma che fonderebbe un'oggettiva causa di giustificazione.

Sulla interruzione di pubblico servizio

Diversa è la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. che, laddove non vi sia un complessivo assenso ed una partecipazione alle iniziative di protesta da parte degli insegnanti, dei presidi, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) potrebbe integrarsi nel caso in cui gli studenti impedissero deliberatamente il regolare svolgimento delle lezioni.

A tale fine si indica la giurisprudenza più signifivcativa.

“Se la c.d. "occupazione" della scuola da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l'accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio , neanche se l'attività didattica si svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29 ottobre 2001”.

“L'occupazione temporanea di una scuola, sebbene per motivi sindacali, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 340 c.p. quando le modalità di condotta, volte ad alterare il normale svolgimento del servizio scolastico, esorbitano dal legittimo esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21 Cost., ledendo altri interessi costituzionalmente garantiti.” Cassazione penale , 03 luglio 2007 , n. 35178.

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